Art. 5
Regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG
In vigore dal 27 nov 2024
Regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG
1. In deroga all’, un fornitore di rating ESG classificato come piccola impresa o gruppo di piccole dimensioni ai sensi, rispettivamente, dell’, paragrafo 2, primo comma, o dell’, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2013/34/UE («piccolo fornitore di rating ESG») che è stabilito nell’Unione ed intende esercitare l’attività nell’Unione è soggetto soltanto all’, paragrafi 1, 5 e 7, agli , e agli articoli da 32 a 37 del presente regolamento, a condizione che:
a)
notifichi all’ESMA la propria intenzione di esercitare l’attività nell’Unione; e
b)
sia stato registrato dall’ESMA prima che inizi a esercitare l’attività nell’Unione.
2. Entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), l’ESMA decide se registrare il notificante come piccolo fornitore di rating ESG. L’ESMA informa il notificante della sua decisione entro cinque giorni lavorativi.
3. Se un fornitore di rating ESG di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessa di essere classificato come piccolo fornitore di rating ESG o in ogni caso tre anni dopo la sua registrazione a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, se precedente, diventa soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento ed entro sei mesi deve presentare domanda di autorizzazione a esercitare l’attività nell’Unione a norma del capo 1 del presente titolo.
4. I fornitori di rating ESG di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono scegliere di aderire al presente regolamento presentando domanda di autorizzazione a norma dell’. Se i fornitori di rating ESG decidono di aderire, il presente regolamento si applica nella sua interezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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