Art. 46 · Segreto professionale

Art. 46

Segreto professionale

In vigore dal 27 nov 2024
Segreto professionale 1.   L’obbligo del segreto professionale si applica all’ESMA, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’ESMA, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ESMA. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza del diritto dell’Unione o nazionale. 2.   Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra l’ESMA, le autorità competenti, l’ABE, l’EIOPA e il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), relativamente ad aspetti commerciali od operativi o ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate, fatta eccezione per i casi seguenti: a) l’ESMA o l’autorità competente o un’altra autorità o un altro organismo interessato dichiara al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate; b) la divulgazione di tali informazioni è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie; c) le informazioni divulgate sono utilizzate in forma sintetica o aggregata, in modo che non sia possibile identificare singoli partecipanti ai mercati finanziari.
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