Art. 43 · Delega di compiti dell’ESMA alle autorità competenti

Art. 43

Delega di compiti dell’ESMA alle autorità competenti

In vigore dal 27 nov 2024
Delega di compiti dell’ESMA alle autorità competenti 1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’ESMA può delegare i compiti di vigilanza seguenti all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’ESMA ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010: a) il potere di richiedere informazioni in forza dell’ del presente regolamento; b) il potere di condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli del presente regolamento. 2.   Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l’ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo: a) alla portata del compito da delegare; b) ai tempi di esecuzione del compito; e c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e verso l’ESMA. 3.   L’ESMA rimborsa all’autorità competente interessata i costi sostenuti nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati. I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi nonché i costi variabili relativi allo svolgimento dei compiti delegati o alla prestazione di assistenza all’ESMA da parte dell’autorità competente. 4.   L’ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. L’ESMA può revocare una delega in qualsiasi momento. 5.   La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e sorvegliare l’attività delegata. L’ESMA non delega le responsabilità di vigilanza, comprese le decisioni di autorizzazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle violazioni.
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