Art. 39 · Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni pecuniarie

Art. 39

Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni pecuniarie

In vigore dal 27 nov 2024
Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni pecuniarie 1.   Se rileva gravi indizi di una possibile violazione del presente regolamento, l’ESMA nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto nel processo di vigilanza diretta o indiretta sui rating ESG cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA. 2.   Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA un fascicolo completo sull’esito delle indagini. 3.   Il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell’ e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli . 4.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza. 5.   Nel corso delle indagini previste dal presente regolamento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone oggetto delle indagini. 6.   Nel momento in cui il fascicolo sull’esito delle indagini viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. 7.   In base al fascicolo sull’esito delle indagini del funzionario incaricato e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA valuta se una o più di esse abbiano commesso le violazioni in questione, nel qual caso adotta una misura di vigilanza di cui all’ e irroga una sanzione pecuniaria conformemente all’. 8.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA. 9.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’ per integrare il presente regolamento adottando ulteriori norme procedurali per l’esercizio della facoltà dell’ESMA di imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora, comprese disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee e sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora, e adottando norme specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora. 10.   L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali interessate ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. L’ESMA si astiene dall’imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora se, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, è passata in giudicato una precedente sentenza di assoluzione o condanna in esito a un procedimento penale di diritto interno.
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