Art. 38
Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora
In vigore dal 27 nov 2024
Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora
1. L’ESMA comunica al pubblico ogni sanzione pecuniaria o penalità di mora imposta ai sensi degli del presente regolamento, salvo il caso in cui ciò possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari dell’Unione o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora imposte ai sensi degli sono di natura amministrativa.
3. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora imposte ai sensi degli costituiscono titolo esecutivo.
L’esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora è disciplinata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.
4. Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora sono allocate al bilancio generale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3005:oj#art-38