Art. 38 · Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora

Art. 38

Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora

In vigore dal 27 nov 2024
Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora 1.   L’ESMA comunica al pubblico ogni sanzione pecuniaria o penalità di mora imposta ai sensi degli del presente regolamento, salvo il caso in cui ciò possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari dell’Unione o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora imposte ai sensi degli sono di natura amministrativa. 3.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora imposte ai sensi degli costituiscono titolo esecutivo. L’esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora è disciplinata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata. 4.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora sono allocate al bilancio generale dell’Unione.
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