Art. 37 · Penalità di mora

Art. 37

Penalità di mora

In vigore dal 27 nov 2024
Penalità di mora 1.   L’ESMA mediante decisione impone penalità di mora volte a obbligare: a) il fornitore di rating ESG a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata a norma dell’, paragrafo 1, lettera c; b) le persone di cui all’, paragrafo 1: i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’, paragrafo 3; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’, paragrafo 3; iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’, paragrafo 4. 2.   La penalità di mora è effettiva e proporzionata. L’ESMA impone la penalità di mora su base giornaliera fino a che il fornitore di rating ESG o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1. 3.   Fermo restando il paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora. 4.   Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA di cui al paragrafo 1. Al termine del periodo per il quale è imposta la penalità di mora, l’ESMA rivede la misura.
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