Art. 33 · Indagini generali

Art. 33

Indagini generali

In vigore dal 27 nov 2024
Indagini generali 1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’, paragrafo 1. A tal fine i funzionari dell’ESMA e altre persone autorizzate dall’ESMA sono abilitati a: a) esaminare registrazioni, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei loro compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto; b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali registrazioni, dati, procedure e altro materiale; c) convocare e chiedere alle persone di cui all’, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte od orali su fatti o documenti relativi all’oggetto e alle finalità dell’indagine e registrarne le risposte; d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine; e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati. 2.   I funzionari dell’ESMA e altre persone autorizzate dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’, paragrafo 1, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le informazioni fornite dalle persone di cui all’, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni pecuniarie di cui all’ qualora le informazioni fornite dalle persone di cui all’, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti. 3.   Le persone di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste all’ del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 4.   L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate dall’ESMA ai fini dell’indagine. Su richiesta dell’ESMA, i funzionari dell’autorità competente interessata assistono le persone autorizzate nello svolgimento delle loro funzioni. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, all’indagine. 5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva. 6.   Qualora sia richiesta una autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale verifica l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
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