Art. 32 · Richieste di informazioni

Art. 32

Richieste di informazioni

In vigore dal 27 nov 2024
Richieste di informazioni 1.   L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, imporre ai fornitori di rating ESG, alle persone coinvolte nelle attività di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti degli elementi valutati, ai terzi ai quali i fornitori di rating ESG hanno esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone altrimenti strettamente e sostanzialmente collegate o connesse ai fornitori di rating ESG o alle attività di rating ESG di fornire tutte le informazioni di cui necessita per svolgere le sue funzioni ai sensi del presente regolamento. 2.   Nell’inviare una richiesta semplice d’informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA: a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta; b) dichiara la finalità della richiesta; c) specifica le informazioni richieste; d) stabilisce un termine ragionevole entro il quale tali informazioni devono pervenirle e il formato nel quale le informazioni richieste devono essere fornite; e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che eventuali risposte alla richiesta non devono essere inesatte o fuorvianti; f) indica le sanzioni pecuniarie previste all’ laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti. 3.   Nel richiedere mediante decisione la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1del presente articolo, l’ESMA: a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta; b) dichiara la finalità della richiesta; c) specifica le informazioni richieste; d) stabilisce un termine ragionevole entro il quale tali informazioni devono pervenirle e il formato nel quale tali informazioni devono essere fornite; e) indica le penalità di mora previste all’ laddove le informazioni richieste non siano fornite entro il termine previsto o siano incomplete; f) indica le sanzioni pecuniarie prevista all’ laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti; g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite dai loro avvocati siano incomplete, inesatte o fuorvianti. 5.   L’ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.
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