Art. 24 · Comunicazione di informazioni agli utenti dei rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati

Art. 24

Comunicazione di informazioni agli utenti dei rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati

In vigore dal 27 nov 2024
Comunicazione di informazioni agli utenti dei rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati 1.   I fornitori di rating ESG comunicano agli utenti dei rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati, come minimo, le informazioni di cui all’allegato III, punto 2, su base continuativa. 2.   Un fornitore di rating ESG garantisce che, quando autorizza l’utente di rating ESG a rendere pubblico un rating ESG, un collegamento alle informazioni di cui all’allegato III, punto 1, sia incluso nel rating ESG. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi da comunicare a norma del paragrafo 1. Tali elementi non includono obblighi di informativa aggiuntivi diversi rispetto a quelli elencati all’allegato III, punto 2. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 2 ottobre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le norme, i formati e i modelli relativi ai dati che i fornitori di rating ESG devono utilizzare per presentare le informazioni di cui al paragrafo 1. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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