Art. 21
Esternalizzazione
In vigore dal 27 nov 2024
Esternalizzazione
1. L’esternalizzazione di importanti funzioni operative non deve essere effettuata in modo da compromettere sostanzialmente la qualità del controllo interno di un fornitore di rating ESG né la capacità dell’ESMA di vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di rating ESG, degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.
2. I fornitori di rating ESG che esternalizzano funzioni o oppure servizi o attività di rilievo per la fornitura di un rating ESG restano pienamente responsabili dell’adempimento di tutti i loro obblighi previsti dal presente regolamento e della comunicazione delle informazioni di cui all’allegato II.
Storico versioni
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