Art. 20 · Preoccupazioni motivate

Art. 20

Preoccupazioni motivate

In vigore dal 27 nov 2024
Preoccupazioni motivate 1.   I fornitori di rating ESG predispongono procedure per ricevere preoccupazioni motivate dai portatori di interessi, che forniscono i loro nomi e la loro posizione. 2.   I fornitori di rating ESG, ad eccezione dei piccoli fornitori di rating ESG, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento, si si adoperano per rispondere alle preoccupazioni motivate entro 30 giorni lavorativi dal loro ricevimento.
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