Art. 18
Obblighi di conservazione delle registrazioni
In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi di conservazione delle registrazioni
1. I fornitori di rating ESG registrano le loro attività di rating ESG. Tali registrazioni includono le informazioni di cui agli allegati I e II.
2. I fornitori di rating ESG conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in una forma che consenta di replicare e comprendere pienamente la determinazione di un rating ESG.
Storico versioni
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