Art. 18 · Obblighi di conservazione delle registrazioni

Art. 18

Obblighi di conservazione delle registrazioni

In vigore dal 27 nov 2024
Obblighi di conservazione delle registrazioni 1.   I fornitori di rating ESG registrano le loro attività di rating ESG. Tali registrazioni includono le informazioni di cui agli allegati I e II. 2.   I fornitori di rating ESG conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in una forma che consenta di replicare e comprendere pienamente la determinazione di un rating ESG.
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