Art. 17 · Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano alla fornitura dei rating ESG

Art. 17

Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano alla fornitura dei rating ESG

In vigore dal 27 nov 2024
Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano alla fornitura dei rating ESG 1.   I fornitori di rating ESG provvedono affinché gli analisti di rating, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche sotto il loro controllo o i cui servizi sono messi a loro disposizione, ad esempio attraverso un accordo contrattuale, e che partecipano direttamente alla fornitura dei rating ESG, compresi gli analisti di rating direttamente coinvolti nel processo di rating e le persone coinvolte nell’assegnazione di punteggi ESG, siano adeguatamente formati e dispongano delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti, inclusa se del caso una comprensione sufficiente di qualsiasi potenziale rischio finanziario sostanziale per l’elemento valutato e di qualsiasi potenziale impatto sostanziale dell’elemento valutato sull’ambiente e sulla società in generale. 2.   I fornitori di rating ESG garantiscono che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti a contributi o pagamenti con qualsiasi elemento valutato o emittente di un elemento valutato oppure con qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente collegata all’elemento valutato o all’emittente dell’elemento valutato da un legame di controllo. 3.   Ad eccezione delle partecipazioni in organismi di investimento collettivo diversificati, compresi i fondi gestiti, e degli investimenti effettuati nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio: a) le persone di cui al paragrafo 1 che partecipano direttamente alla determinazione di un singolo rating di un elemento valutato, non acquistano né vendono strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da un soggetto valutato all’interno della loro area di responsabilità analitica o da qualsiasi soggetto all’interno del gruppo di tale soggetto, né effettuano operazioni su tali strumenti finanziari; b) le persone che occupano una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG non acquistano né vendono strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti da qualsiasi soggetto valutato dal fornitore di rating ESG o da qualsiasi soggetto all’interno del gruppo di tale soggetto, né effettuano operazioni su tali strumenti finanziari. 4.   Le persone di cui al paragrafo 1 non partecipano direttamente alla determinazione del rating ESG del pertinente elemento valutato né la influenzano in altro modo, se queste: a) possiedono strumenti finanziari dell’elemento valutato, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti, e di investimenti effettuati nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio; b) possiedono strumenti finanziari di un’entità legata all’elemento valutato la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interesse o essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti, e di investimenti effettuati nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio; c) hanno occupato nell’ultimo anno un posto presso il soggetto valutato dal fornitore di rating ESG o qualsiasi soggetto in seno al gruppo di tale soggetto o intrattengono con esso una relazione d’affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interesse o essere generalmente percepita come tale. 5.   I fornitori di rating ESG provvedono affinché le persone di cui al paragrafo 1, e le persone che ricoprono una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG: a) adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e le registrazioni in possesso del fornitore di rating ESG da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività del fornitore stesso nonché della natura e della gamma delle sue attività di rating ESG; b) non condividano le informazioni riservate comunicate al fornitore di rating ESG con chiunque non sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività di rating ESG, compresi gli analisti di rating e i dipendenti di persone direttamente o indirettamente collegate al fornitore di rating ESG da un legame di controllo, né con altre persone fisiche i cui servizi sono o sono stati messi a disposizione o sono sotto il controllo di una persona direttamente o indirettamente collegata al fornitore di rating ESG da un legame di controllo; c) non utilizzino né condividano informazioni riservate per finalità diverse dallo svolgimento di attività di rating ESG, compresa la negoziazione di strumenti finanziari; d) non sollecitino né accettino denaro, regali o favori da nessun soggetto con cui il fornitore di rating ESG ha una relazione d’affari. 6.   Se le persone di cui al paragrafo 1 ritengono che un’altra persona di cui a tale paragrafo abbia tenuto una condotta che reputano illegale, ne riferiscono immediatamente alla funzione di sorveglianza. Il fornitore di rating ESG provvede affinché la segnalazione non abbia conseguenze negative per chi la effettua. 7.   Se un analista di rating pone fine al rapporto di lavoro con il fornitore di rating ESG e entro un anno da tale interruzione inizia a lavorare per un elemento valutato o un emittente di un elemento valutato e ha partecipato direttamente alla determinazione di un suo singolo rating, il fornitore di rating ESG rivede il lavoro pertinente svolto dall’analista nell’anno antecedente la sua partenza al fine di verificare l’esistenza di conflitti di interesse. 8.   Le persone di cui al paragrafo 1 e le persone che ricoprono una posizione dirigenziale di alto livello presso il fornitore di rating ESG, non assumono alcuna posizione dirigenziale di alto livello presso un elemento valutato o un emittente di un elemento valutato alla cui determinazione di un suo singolo rating hanno partecipato per nove mesi dopo la fornitura del rating.
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