Art. 14
Registro dei fornitori di rating ESG e accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
In vigore dal 27 nov 2024
Registro dei fornitori di rating ESG e accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. L’ESMA istituisce e tiene un registro contenente informazioni su tutti gli elementi seguenti:
a)
l’identità dei fornitori di rating ESG autorizzati a norma dell’ o registrati nell’ambito del regime temporaneo per i piccoli fornitori di rating ESG a norma dell’, paragrafo 1;
b)
l’identità dei fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che soddisfano le condizioni di cui all’ e le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza su tali fornitori di rating ESG;
c)
l’identità dei fornitori di rating ESG avallanti e dei fornitori di rating ESG avallati stabiliti al di fuori dell’Unione di cui all’ e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza sui fornitori di rating ESG avallati;
d)
l’identità dei fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che sono stati riconosciuti conformemente all’, i rappresentanti legali stabiliti nell’Unione di tali fornitori di rating ESG e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza su tali fornitori di rating ESG.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile sul sito web dell’ESMA ed è aggiornato senza indugio, in funzione delle necessità.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2028, quando pubblicano informazioni di cui all’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1 del presente regolamento, i fornitori di rating ESG le trasmettono contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 6 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859.
4. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono preparate in un formato per dati estraibili come definito all’, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’, punto 4, del medesimo regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
la denominazione commerciale completa e, se del caso, la denominazione utilizzata a fini di marketing e l’abbreviazione della denominazione del fornitore di rating ESG a cui tale informazione si riferisce;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del fornitore di rating ESG, specificato a norma dell’, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni, classificate a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859;
iv)
le dimensioni del fornitore di rating ESG, specificate a norma dell’, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) 2023/2859;
v)
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
5. Ai fini del paragrafo 4, lettera b), punto ii), i fornitori di rating ESG acquisiscono un identificativo della persona giuridica.
6. Al fine di rendere accessibili tramite l’ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’organismo di raccolta quale definito all’, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l’ESMA.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2028 le informazioni di cui al paragrafo 1 e all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 1, del presente regolamento, sono rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta quale definito all’, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l’ESMA.
Tali informazioni:
a)
sono preparate in un formato per dati estraibili come definito dell’, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dai metadati seguenti:
i)
le denominazioni del fornitore di rating ESG a cui le informazioni si riferiscono;
ii)
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del fornitore di rating ESG specificato a norma dell’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni, classificate a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2859
iv)
un’indicazione del fatto che le informazioni contengano o meno dati personali.
8. Al fine di garantire una raccolta e una gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 3, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini del primo comma, lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo, in consultazione con i portatori di interessi.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
9. Se necessario l’ESMA adotta orientamenti destinati ai soggetti interessati al fine di garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 8, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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