Art. 11
Avallo dei rating ESG forniti da fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione
In vigore dal 27 nov 2024
Avallo dei rating ESG forniti da fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione
1. Un fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione e autorizzato a norma dell’ può avallare rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione appartenente al medesimo gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione ha presentato all’ESMA domanda per l’autorizzazione di tale avallo;
b)
il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione soddisfa i seguenti indicatori di sostanza minima:
i)
dispone di locali propri o locali ad uso esclusivo in uno Stato membro;
ii)
dispone di almeno un proprio conto bancario attivo nell’Unione e
iii)
dispone di un’idonea presenza analitica e decisionale nell’Unione, tenuto conto della natura, dell’entità o della complessità delle sue attività nell’Unione;
c)
l’avallo del rating ESG non compromette la qualità della valutazione dell’elemento valutato o dell’emittente dell’elemento valutato o l’organizzazione di verifiche o visite in loco, ove previsto dalla metodologia di rating ESG utilizzata dal fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione;
d)
il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’ESMA che l’emissione e la distribuzione di rating ESG avallati soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento; il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione è autorizzato a dimostrare la conformità a tali requisiti senza dover fare riferimento al processo specifico seguito per ogni singolo rating;
e)
il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente i rating ESG forniti dal fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione, al fine di gestire eventuali rischi associati;
f)
esiste ragione oggettiva per cui i rating ESG devono essere avallati per il loro utilizzo nell’Unione, che può includere fattori quali le specificità dei rating ESG, la necessità di prossimità della produzione dei rating ESG all’emittente o a una specifica realtà economica, un particolare settore, centri di eccellenza per sottocomponenti dei fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, la disponibilità di competenze specifiche necessarie per la produzione dei rating ESG, la disponibilità materiale di dati di input e lo sviluppo di rating ESG attraverso la collaborazione di gruppi globali;
g)
il fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione fornisce all’ESMA, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per consentire all’ESMA di vigilare su base continuativa sul rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione, se pertinente per l’avallo dei rating;
h)
laddove un fornitore di rating ESG stabilito al di fuori dell’Unione sia soggetto a vigilanza, è in vigore un accordo di cooperazione adeguato tra l’ESMA e l’autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG, al fine di garantire uno scambio efficace di informazioni.
2. Un fornitore di rating ESG stabilito nell’Unione che presenta una domanda di autorizzazione di avallo di cui al paragrafo 1, lettera a), fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie a dimostrare a quest’ultima che, al momento della presentazione della domanda, le condizioni di cui a detto paragrafo sono soddisfatte.
3. Entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda completa di avallo di cui al paragrafo 1, lettera a), ma non oltre 85 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda iniziale, l’ESMA esamina la domanda e decide se autorizzare l’avallo o respingerlo. L’ESMA notifica tale decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi.
4. Un rating ESG avallato è considerato un rating ESG fornito dal fornitore di rating ESG avallante. Il fornitore di rating ESG avallante non ricorre all’avallo con l’intento di evitare o eludere le prescrizioni del presente regolamento.
5. Un fornitore di rating ESG resta pienamente responsabile per i rating ESG avvallati così come per il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.
6. Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al presente articolo non siano più soddisfatte, l’ESMA ha il potere di imporre al fornitore di rating ESG avallante la cessazione dell’avallo, fatte salve l’imposizione di misure di vigilanza, le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora applicabili a norma degli articoli da 35 a 37.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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