Art. 5 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 27 nov 2024
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 24 dicembre 2024 ad eccezione dei punti 4 e 9 dell’, che modificano rispettivamente l’articolo 4 bis, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, i quali non si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 come modificato dall’, punto 9), del presente regolamento.
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