Art. 1
In vigore dal 27 nov 2024
I contributi di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, e all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea sono adeguati allo 0,51 % modificando tali disposizioni come segue:
1)
all’articolo 28 bis, paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tale contributo è fissato allo 0,51 % dello stipendio base dell’interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 585,45 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall’articolo 64 dello statuto.»;
2)
all’articolo 96, paragrafo 7, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tale contributo è fissato allo 0,51 % dello stipendio base dell’interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 189,08 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall’articolo 64 dello statuto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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