Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 nov 2024
All’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le relazioni di monitoraggio annuale da parte degli Stati membri includono informazioni sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per le misure educative di accompagnamento, il numero di istituti scolastici e di allievi che partecipano al programma destinato alle scuole, la dimensione media delle porzioni e il numero delle porzioni consegnate, i quantitativi di prodotti consegnati, suddivisi per gruppi di prodotti e, se del caso, di prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono inclusi tra le misure educative di accompagnamento a norma dell’articolo 23, paragrafo 7, dello stesso regolamento, i tipi di comunicazione e le misure di accompagnamento attuate.».
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