Art. 3
Definizioni
In vigore dal 18 nov 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«sottodivisione»: una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
2)
«totale ammissibile di catture» (TAC):
a)
nelle attività di pesca oggetto dell’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
b)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
3)
«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
4)
«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
5)
«valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;
6)
«TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;
7)
«TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica e per il quale è disponibile una valutazione basata sull’approccio precauzionale oppure non è disponibile alcuna valutazione.
Storico versioni
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