Art. 12
Trasmissione dei dati
In vigore dal 18 nov 2024
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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