Art. 11 · Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32

Art. 11

Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32

In vigore dal 18 nov 2024
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32 1.   Ai pescherecci dell’Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell’ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare tenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca. 2.   Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare o del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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