Art. 1 · Strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

Art. 1

Strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

In vigore dal 12 nov 2024
Strumenti tecnici per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate 1.   Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività comunicano informazioni privilegiate utilizzando strumenti tecnici che consentono di diffondere tali informazioni: a) su base non discriminatoria a una platea il più possibile ampia; b) a titolo gratuito; c) simultaneamente in tutta l’Unione. 2.   Per garantire una diffusione efficace, gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione comunicano le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento, tra cui uno o più dei seguenti: a) mezzi di informazione tradizionali; b) social media che consentono la pubblicazione in forma scritta; c) piattaforme basate sul web che consentono la pubblicazione di notizie relative a emittenti, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività. Le informazioni privilegiate relative a cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività possono essere pubblicate sul sito web di tale piattaforma quando tale pubblicazione è messa a disposizione degli emittenti o degli offerenti dalla piattaforma stessa. 3.   Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione non diffondono informazioni privilegiate attraverso i social media o le piattaforme basate sul web qualora tali canali non garantiscano l’accessibilità delle informazioni privilegiate a tutti i propri utenti o subordinino l’accesso a modalità tali da limitare l’accesso dei propri utenti. 4.   La pubblicazione di informazioni privilegiate sui social media, sulle piattaforme basate sul web o sul sito web di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività contiene un link alla dichiarazione scritta pubblicata sul sito web dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’. 5.   Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione diffondono informazioni privilegiate attraverso i social media o le piattaforme basate sul web di cui al paragrafo 2 utilizzando mezzi elettronici che preservano la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate in fase di diffusione. Per ogni diffusione di questo tipo si indicano chiaramente: a) la natura privilegiata delle informazioni comunicate; b) l’identità dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, compresa la denominazione legale completa, se del caso; c) l’identità del notificante, specificando nome, cognome e posizione di tale persona presso l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione; d) l’oggetto delle informazioni privilegiate; e) la data e l’ora in cui le informazioni sono diffuse. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione assicurano la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro diffusione. Ai fini del presente articolo, per social media si intende un «servizio di social network online» quale definito all’, punto 7), del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per piattaforme basate sul web si intendono le piattaforme online che raccolgono e diffondono dati e informazioni relativi alle cripto-attività, accessibili a titolo gratuito e su base non discriminatoria, per promuovere decisioni di investimento informate.
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