Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 12 nov 2024
Misure transitorie 1.   Gli alimenti ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 2.   Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano al benzen-1,2-diolo e alle preparazioni contenenti tale sostanza non destinate a essere consumate nella loro forma originale. Ai fini del presente paragrafo, per «preparazioni» si intendono le miscele di aromi o le miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2856:oj#art-2