Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 12 nov 2024
Misure transitorie
1. Gli alimenti ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
2. Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al benzen-1,2-diolo e alle preparazioni contenenti tale sostanza non destinate a essere consumate nella loro forma originale.
Ai fini del presente paragrafo, per «preparazioni» si intendono le miscele di aromi o le miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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