Art. 3 · Presenza confermata di un organismo nocivo rilevante durante il periodo di blocco successivo all’ingresso

Art. 3

Presenza confermata di un organismo nocivo rilevante durante il periodo di blocco successivo all’ingresso

In vigore dal 11 nov 2024
Presenza confermata di un organismo nocivo rilevante durante il periodo di blocco successivo all’ingresso Gli Stati membri notificano alla Commissione, agli altri Stati membri e al Giappone qualsiasi organismo nocivo rilevante la cui presenza è confermata durante l’ingresso o durante il periodo di blocco successivo all’ingresso di cui al punto 2.1 dell’allegato. Qualora sia accertata la presenza di un organismo nocivo rilevante, non è consentito introdurre nel territorio dell’Unione nessuna delle piante specificate provenienti dal vivaio da cui ha origine la pianta specificata infetta/infestata fino al rinnovo dell’autorizzazione del vivaio di cui al punto 1.5 dell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2852:oj#art-3