Art. 2 · Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate

Art. 2

Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate

In vigore dal 11 nov 2024
Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate 1.   In deroga all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è consentito introdurre le piante specificate nel territorio dell’Unione se soddisfano le prescrizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica alle piante specificate introdotte nel territorio dell’Unione nei periodi seguenti: (a) per Chamaecyparis: dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028; (b) per Juniperus: dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2028; (c) per Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) e Pinus parviflora Sieb. & Zucc. innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originaria del Giappone: dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028; (d) per Pinus thunbergii Parl. e Pinus thunbergii Parl. innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus, originaria del Giappone: dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
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