Art. 2 · Periodo di comunicazione

Art. 2

Periodo di comunicazione

In vigore dal 4 nov 2024
Periodo di comunicazione 1.   Il periodo di comunicazione annuale per i prestatori di servizi intermediari e di servizi di memorizzazione di informazioni e per i fornitori di piattaforme online a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 è compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. 2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le loro relazioni di trasparenza almeno ogni sei mesi a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, coprendo rispettivamente i periodi compresi tra il 1o gennaio e il 30 giugno e tra il 1o luglio e il 31 dicembre. 3.   I prestatori di servizi intermediari, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, i fornitori di piattaforme online, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e i fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione del pubblico le relazioni di cui al presente articolo al più tardi entro due mesi dalla data di conclusione di ciascun periodo di comunicazione. 4.   Le relazioni di trasparenza dei prestatori di servizi intermediari, dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, dei fornitori di piattaforme online, dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono basate sui modelli di cui all'allegato I del presente regolamento a partire dal 1o luglio 2025.
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