Art. 4 · Comunicazione di modifiche

Art. 4

Comunicazione di modifiche

In vigore dal 31 ott 2024
Comunicazione di modifiche 1.   Il richiedente comunica senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il richiedente fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo di cui all’allegato. 2.   Se il richiedente fornisce informazioni aggiornate conformemente al paragrafo 1, il termine di cui all’articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114 decorre dalla data in cui l’autorità competente riceve dette informazioni aggiornate. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni sulla cui base è stata concessa l’autorizzazione.
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