Art. 1
Designazione di un punto di contatto
In vigore dal 31 ott 2024
Designazione di un punto di contatto
Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114.
Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.
Storico versioni
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