Art. 7 · Identità dei membri dell’organo di amministrazione e prova dell’onorabilità, delle conoscenze, delle competenze, dell’esperienza e dell’impegno di tempo sufficiente da parte di tali membri

Art. 7

Identità dei membri dell’organo di amministrazione e prova dell’onorabilità, delle conoscenze, delle competenze, dell’esperienza e dell’impegno di tempo sufficiente da parte di tali membri

In vigore dal 31 ott 2024
Identità dei membri dell’organo di amministrazione e prova dell’onorabilità, delle conoscenze, delle competenze, dell’esperienza e dell’impegno di tempo sufficiente da parte di tali membri 1.   Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti per ciascun membro dell’organo di amministrazione: a) il nome e cognome e, se diverso, il cognome di nascita; b) il luogo e la data di nascita, l’indirizzo e i recapiti del luogo di residenza attuale e di qualsiasi altro luogo di residenza negli ultimi dieci anni, la cittadinanza o le cittadinanze, il numero di identificazione nazionale e la copia di un documento d’identità ufficiale o equivalente; c) informazioni dettagliate sulla posizione ricoperta o che sarà ricoperta dal membro dell’organo di amministrazione, tra cui se si tratta di una posizione con o senza incarichi esecutivi, la data di inizio o la data di inizio prevista e, se del caso, la durata del mandato, nonché una descrizione dei compiti e delle responsabilità principali del membro; d) un curriculum vitae che indichi l’istruzione, la formazione professionale e l’esperienza professionale pertinenti con il nome e la natura di tutte le organizzazioni per le quali il membro ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte per le posizioni ricoperte nei dieci anni precedenti, evidenziando in particolare le attività che rientrano nell’ambito della posizione richiesta, compresa l’esperienza professionale relativa ai servizi finanziari, alle cripto-attività o ad altre attività digitali, alla DLT, alle tecnologie dell’informazione, alla cibersicurezza o all’innovazione digitale; e) la documentazione relativa alla reputazione e all’esperienza del membro, in particolare l’elenco delle referenze con i recapiti e le lettere di raccomandazione; f) i precedenti del membro, in particolare tutti gli elementi seguenti: i) assenza di precedenti penali; ii) informazioni su procedimenti o indagini penali in corso o sanzioni penali (riguardanti il diritto commerciale, il diritto in materia di servizi finanziari, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la frode o la responsabilità professionale), informazioni su procedimenti esecutivi o sanzioni, informazioni sulle pertinenti cause civili e amministrative e azioni disciplinari, compresa l’interdizione dalla carica di amministratore di una società, su procedure fallimentari, di insolvenza e procedure analoghe; iii) informazioni su qualsiasi rifiuto, ritiro, revoca o cessazione della registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per l’esercizio di un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale, o su qualsiasi espulsione da un organismo di regolamentazione o di governo, ovvero da un ordine o associazione professionale; iv) informazioni sulla rimozione da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o da una situazione di fiducia analoga o da un rapporto analogo; v) informazioni che indichino se un’autorità ha valutato la reputazione della persona, compresa l’identità di tale autorità, la data della valutazione e le informazioni sull’esito di tale valutazione; g) una descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari del membro e dei suoi stretti familiari con altri membri dell’organo di amministrazione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, nell’impresa madre, nelle filiazioni e negli azionisti, che potrebbero creare potenziali conflitti di interesse; h) qualora sia individuato un conflitto di interesse rilevante, una dichiarazione sul modo in cui tale conflitto sarà attenuato o risolto, compreso un riferimento alla descrizione sintetica della politica in materia di conflitti di interesse; i) informazioni sul tempo che sarà dedicato allo svolgimento delle funzioni del membro in seno al richiedente, compresi tutti gli elementi seguenti: i) il tempo minimo stimato, per anno e per mese, che il membro dedicherà allo svolgimento delle proprie funzioni in seno al richiedente; ii) un elenco degli altri incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo che il membro detiene, con riferimento ad attività commerciali e non commerciali o istituiti al solo scopo di gestire gli interessi economici del membro in questione; iii) informazioni sulle dimensioni e sulla complessità delle società o organizzazioni in cui sono detenuti gli incarichi di amministratore di cui al punto ii), compresi le attività totali, sulla base degli ultimi conti annuali disponibili, indipendentemente dal fatto che la società sia quotata o meno, e il numero di dipendenti di tali società o organizzazioni; iv) un elenco di eventuali responsabilità aggiuntive connesse agli incarichi di amministratore di cui al punto ii), compresa la presidenza di un comitato; v) il tempo stimato, espresso in giorni per anno, dedicato a ciascuno degli altri incarichi di amministratore di cui al punto ii) e il numero di riunioni per anno dedicate a ciascun mandato. Ai fini della lettera d), il richiedente include informazioni dettagliate su tutti i poteri delegati e i poteri decisionali interni detenuti e sui settori operativi controllati. Ai fini della lettera f), punti i) e ii), i richiedenti forniscono le informazioni mediante un certificato ufficiale, se disponibile nello Stato membro o nel paese terzo interessato, o mediante un altro documento equivalente, qualora tale certificato non esista. Le registrazioni, i certificati e i documenti ufficiali devono essere stati rilasciati nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite autocertificazione. Ai fini della lettera f), punto iv), il richiedente non è tenuto a presentare le informazioni sulla valutazione precedente se l’autorità competente dispone già di tali informazioni. Ai fini della lettera g), la descrizione comprende eventuali interessi finanziari, compresi cripto-attività, altre attività digitali, prestiti, partecipazioni azionarie, garanzie o diritti di garanzia, siano essi concessi o ricevuti, rapporti commerciali, procedimenti giudiziari e se negli ultimi due anni la persona è stata una persona politicamente esposta quale definita all’, punto 9), della direttiva (UE) 2015/849. 2.   Il richiedente che chiede l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 fornisce all’autorità competente i risultati di qualsiasi valutazione dell’idoneità di ciascun membro dell’organo di amministrazione effettuata dal richiedente e i risultati della valutazione dell’idoneità collettiva dell’organo di amministrazione, compresi la relazione sulla valutazione di idoneità o i documenti sull’esito della valutazione di idoneità.
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