Art. 3
Requisiti prudenziali
In vigore dal 31 ott 2024
Requisiti prudenziali
Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti:
a)
una descrizione delle tutele prudenziali del richiedente di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114, comprendente:
i)
l’importo delle tutele prudenziali al momento della domanda di autorizzazione e la descrizione delle ipotesi utilizzate per il calcolo di tale importo;
ii)
l’importo delle tutele prudenziali coperte da fondi propri di cui all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, se del caso;
iii)
l’importo delle tutele prudenziali del richiedente coperte da una polizza assicurativa di cui all’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, se del caso;
b)
i calcoli previsionali e i piani per la determinazione dei fondi propri, tra cui:
i)
il calcolo previsionale delle tutele prudenziali del richiedente per i primi tre esercizi successivi all’autorizzazione;
ii)
ipotesi di pianificazione comprendenti scenari di stress per la previsione di cui al punto i) e spiegazioni delle cifre;
iii)
una previsione del numero e tipo di clienti, del volume degli ordini e delle operazioni e del volume delle cripto-attività in custodia;
c)
per le imprese o altre persone giuridiche che sono già in attività, se disponibili, i bilanci degli ultimi tre anni approvati, se sottoposti a revisione, da un revisore esterno;
d)
una descrizione delle procedure di pianificazione e monitoraggio delle tutele prudenziali del richiedente conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114;
e)
la prova del fatto che il richiedente soddisfa le tutele prudenziali di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114, tra cui:
i)
in relazione ai fondi propri di cui all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114:
(1)
la documentazione che specifica in che modo il richiedente ha calcolato l’importo delle tutele prudenziali conformemente all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114;
(2)
per le imprese o altre persone giuridiche che sono già in attività e i cui bilanci non sono sottoposti a revisione, una certificazione da parte dell’autorità nazionale di vigilanza dell’importo dei fondi propri del richiedente;
(3)
per le imprese che sono in fase di costituzione, la dichiarazione di un ente creditizio che attesti che i fondi sono depositati sul conto del richiedente;
ii)
in relazione alla polizza assicurativa o garanzia analoga di cui all’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114:
(1)
la denominazione legale, la data e lo Stato membro di costituzione o fondazione, l’indirizzo della sede centrale e, se differente, della sede legale e i recapiti dell’impresa autorizzata a fornire la polizza assicurativa o una garanzia analoga;
(2)
una copia di uno dei documenti seguenti:
—
la polizza assicurativa stipulata, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 67, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2023/1114, ove disponibile;
—
il contratto assicurativo, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 67, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2023/1114, sottoscritto da un’impresa autorizzata a fornire un’assicurazione in conformità del diritto dell’Unione o nazionale.
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