Art. 3 · Requisiti prudenziali

Art. 3

Requisiti prudenziali

In vigore dal 31 ott 2024
Requisiti prudenziali Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti: a) una descrizione delle tutele prudenziali del richiedente di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114, comprendente: i) l’importo delle tutele prudenziali al momento della domanda di autorizzazione e la descrizione delle ipotesi utilizzate per il calcolo di tale importo; ii) l’importo delle tutele prudenziali coperte da fondi propri di cui all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, se del caso; iii) l’importo delle tutele prudenziali del richiedente coperte da una polizza assicurativa di cui all’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, se del caso; b) i calcoli previsionali e i piani per la determinazione dei fondi propri, tra cui: i) il calcolo previsionale delle tutele prudenziali del richiedente per i primi tre esercizi successivi all’autorizzazione; ii) ipotesi di pianificazione comprendenti scenari di stress per la previsione di cui al punto i) e spiegazioni delle cifre; iii) una previsione del numero e tipo di clienti, del volume degli ordini e delle operazioni e del volume delle cripto-attività in custodia; c) per le imprese o altre persone giuridiche che sono già in attività, se disponibili, i bilanci degli ultimi tre anni approvati, se sottoposti a revisione, da un revisore esterno; d) una descrizione delle procedure di pianificazione e monitoraggio delle tutele prudenziali del richiedente conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114; e) la prova del fatto che il richiedente soddisfa le tutele prudenziali di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114, tra cui: i) in relazione ai fondi propri di cui all’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114: (1) la documentazione che specifica in che modo il richiedente ha calcolato l’importo delle tutele prudenziali conformemente all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114; (2) per le imprese o altre persone giuridiche che sono già in attività e i cui bilanci non sono sottoposti a revisione, una certificazione da parte dell’autorità nazionale di vigilanza dell’importo dei fondi propri del richiedente; (3) per le imprese che sono in fase di costituzione, la dichiarazione di un ente creditizio che attesti che i fondi sono depositati sul conto del richiedente; ii) in relazione alla polizza assicurativa o garanzia analoga di cui all’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114: (1) la denominazione legale, la data e lo Stato membro di costituzione o fondazione, l’indirizzo della sede centrale e, se differente, della sede legale e i recapiti dell’impresa autorizzata a fornire la polizza assicurativa o una garanzia analoga; (2) una copia di uno dei documenti seguenti: — la polizza assicurativa stipulata, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 67, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2023/1114, ove disponibile; — il contratto assicurativo, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 67, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2023/1114, sottoscritto da un’impresa autorizzata a fornire un’assicurazione in conformità del diritto dell’Unione o nazionale.
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