Art. 2 · Programma operativo

Art. 2

Programma operativo

In vigore dal 31 ott 2024
Programma operativo 1.   Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti forniscono all’autorità competente il programma operativo per i tre anni successivi all’autorizzazione, comprese tutte le informazioni seguenti: a) se il richiedente appartiene a un gruppo quale definito all’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), una spiegazione del modo in cui le attività del richiedente si inseriscono nella strategia del gruppo e interagiscono con le attività degli altri soggetti di tale gruppo, compresa una panoramica dell’organizzazione e della struttura attuali e previste di tale gruppo; b) una spiegazione del modo in cui si prevede che le attività dei soggetti affiliati al richiedente, anche nel caso in cui vi siano soggetti regolamentati all’interno del gruppo, incideranno sulle attività del richiedente; c) un elenco dei servizi per le cripto-attività che il richiedente intende prestare e i tipi di cripto-attività cui i servizi per le cripto-attività si riferiscono; d) altre attività pianificate, regolamentate conformemente al diritto dell’Unione o nazionale o non regolamentate, compresi i servizi diversi dai servizi per le cripto-attività, che il richiedente intende prestare; e) se il richiedente intende offrire cripto-attività al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e, in tal caso, quale tipo di cripto-attività; f) un elenco delle giurisdizioni, sia nell’Unione che nei paesi terzi, in cui il richiedente prevede di prestare servizi per le cripto-attività, comprese informazioni sul numero previsto di clienti per area geografica; g) i tipi di potenziali clienti cui si rivolgono i servizi per le cripto-attività del richiedente; h) una descrizione dei mezzi di accesso dei clienti ai servizi per le cripto-attività del richiedente, compresi tutti gli elementi seguenti: i) i nomi di dominio per ciascun sito web o altra applicazione basata sulle TIC attraverso i quali il richiedente presterà i servizi per le cripto-attività e le informazioni sulle lingue in cui il sito web o altra applicazione basata sulle TIC saranno disponibili, i tipi di servizi per le cripto-attività cui si potrà accedere tramite tale sito web o altra applicazione basata sulle TIC e, se del caso, da quali Stati membri il sito web o altra applicazione basata sulle TIC saranno accessibili; ii) il nome di qualsiasi applicazione basata sulle TIC a disposizione dei clienti per accedere ai servizi per le cripto-attività, le lingue in cui tale applicazione basata sulle TIC è disponibile e i servizi per le cripto-attività cui è possibile accedere attraverso tale applicazione basata sulle TIC; i) le attività e le modalità promozionali e di marketing previste per i servizi per le cripto-attività, tra cui: i) tutti i mezzi di marketing da utilizzare per ciascuno dei servizi; ii) i mezzi di identificazione previsti del richiedente; iii) informazioni sulla categoria pertinente di clienti destinatari; iv) i tipi di cripto-attività; v) le lingue che saranno utilizzate per le attività promozionali e di marketing; j) una descrizione dettagliata delle risorse umane, finanziarie e TIC assegnate ai servizi per le cripto-attività previsti e la loro ubicazione geografica; k) la politica di esternalizzazione del richiedente e una descrizione dettagliata degli accordi di esternalizzazione previsti del richiedente, compresi gli accordi infragruppo, e il modo in cui il richiedente si conformerà all’articolo 73 del regolamento (UE) 2023/1114; l) l’elenco dei soggetti che presteranno i servizi esternalizzati, la loro ubicazione geografica e i servizi esternalizzati pertinenti; m) un piano contabile previsionale comprendente scenari di stress a livello individuale e, se del caso, consolidato di gruppo e subconsolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE; n) qualsiasi scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività che il richiedente intende effettuare, anche attraverso eventuali applicazioni di finanza decentrata con le quali il richiedente intende interagire per proprio conto. Ai fini della lettera b), la spiegazione comprende un elenco dei soggetti affiliati al richiedente e informazioni su di essi, anche nel caso in cui vi siano soggetti regolamentati, i servizi prestati da tali soggetti, compresi i servizi regolamentati, le attività e i tipi di clienti, e i nomi di dominio di ciascun sito web gestito da tali soggetti. Ai fini della lettera k), il richiedente include informazioni sulle funzioni o sulla persona responsabile dell’esternalizzazione, sulle risorse umane e TIC destinate al controllo delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati dei relativi accordi nonché sulla valutazione del rischio connesso all’esternalizzazione. Ai fini della lettera m), le previsioni finanziarie tengono conto di eventuali prestiti infragruppo che il richiedente ha concesso o concederà o che ad esso sono stati o saranno concessi. 2.   I richiedenti, qualora intendano prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, forniscono alle autorità competenti una copia delle procedure e una descrizione dei dispositivi che garantiscono la conformità all’articolo 80 del regolamento (UE) 2023/1114. 3.   I richiedenti, qualora intendano prestare il servizio di collocamento di cripto-attività, forniscono alle autorità competenti una copia delle procedure per individuare, prevenire, gestire e segnalare i conflitti di interesse e una descrizione dei dispositivi attuati per conformarsi all’articolo 79 del regolamento (UE) 2023/1114 e al regolamento delegato della Commissione che stabilisce norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:305:oj#art-2