Art. 16
Prestazione di consulenza sulle cripto-attività o di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
In vigore dal 31 ott 2024
Prestazione di consulenza sulle cripto-attività o di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività
Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti che intendono prestare consulenza sulle cripto-attività o servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti:
a)
una descrizione dettagliata delle modalità messe in atto dal richiedente per conformarsi all’articolo 81, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, compreso quanto segue:
i)
i meccanismi per controllare, valutare e mantenere efficacemente le conoscenze e le competenze delle persone fisiche che prestano consulenza sulle cripto-attività o gestiscono portafogli di cripto-attività;
ii)
le disposizioni volte a garantire che le persone fisiche coinvolte nella prestazione di consulenza o nella gestione del portafoglio conoscano, comprendano e applichino le politiche e procedure interne del richiedente stabilite per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, in particolare all’articolo 81, paragrafo 1, di tale regolamento, e alla direttiva (UE) 2015/849;
iii)
l’entità delle risorse umane e finanziarie che il richiedente intende destinare annualmente allo sviluppo professionale e alla formazione del personale che presta consulenza sulle cripto-attività o gestisce il portafoglio di cripto-attività;
b)
i meccanismi per controllare, valutare e mantenere efficacemente le conoscenze e le competenze delle persone fisiche che prestano consulenza per conto del richiedente, necessarie, secondo i criteri di tale valutazione utilizzati nella legislazione nazionale, per effettuare la valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
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