Art. 15
Politica di esecuzione
In vigore dal 31 ott 2024
Politica di esecuzione
Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti che intendono eseguire ordini di cripto-attività per conto di clienti forniscono all’autorità competente la loro politica di esecuzione, comprese tutte le informazioni seguenti:
a)
i dispositivi che garantiscono che il cliente abbia dato il proprio consenso alla politica di esecuzione prima dell’esecuzione dell’ordine;
b)
un elenco delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività che il richiedente utilizzerà per l’esecuzione degli ordini e i criteri per la valutazione delle sedi di esecuzione incluse nella politica di esecuzione conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114;
c)
quali piattaforme di negoziazione il richiedente intende utilizzare per ciascun tipo di cripto-attività e la conferma che il richiedente non riceverà alcuna forma di remunerazione, sconto o beneficio non monetario per il fatto di canalizzare gli ordini ricevuti verso una particolare piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
d)
il modo in cui l’esecuzione tiene conto del prezzo, dei costi, della velocità, della probabilità di esecuzione e regolamento, delle dimensioni, della natura, delle condizioni di custodia delle cripto-attività o di qualsiasi altro fattore pertinente considerato parte di tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente;
e)
se del caso, le modalità per informare i clienti che il richiedente eseguirà ordini al di fuori di una piattaforma di negoziazione e il modo in cui il richiedente otterrà il consenso esplicito preventivo dei suoi clienti prima di eseguire tali ordini;
f)
il modo in cui il cliente è avvertito che eventuali istruzioni specifiche di un cliente possono impedire al richiedente di adottare le misure necessarie, in linea con le modalità stabilite e attuate da quest’ultimo nella sua politica di esecuzione, per ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione di tali ordini in relazione agli elementi contemplati da tali istruzioni;
g)
il processo di selezione delle sedi di negoziazione, le strategie di esecuzione impiegate, le modalità adottate per analizzare la qualità dell’esecuzione ottenuta e il modo in cui il richiedente monitora e verifica che siano stati ottenuti i migliori risultati possibili per i clienti;
h)
i dispositivi volti a prevenire l’uso improprio di qualsiasi informazione relativa agli ordini dei clienti da parte dei dipendenti del richiedente;
i)
i dispositivi e le procedure relativi alle modalità con cui il richiedente comunicherà ai clienti informazioni sulla sua strategia di esecuzione degli ordini e notificherà loro eventuali modifiche sostanziali di tale strategia;
j)
le modalità per dimostrare all’autorità competente, su richiesta di quest’ultima, la conformità all’articolo 78 del regolamento (UE) 2023/1114.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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