Art. 12
Politica di custodia e amministrazione
In vigore dal 31 ott 2024
Politica di custodia e amministrazione
Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti che intendono prestare servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono all’autorità competente tutte le informazioni seguenti:
a)
una descrizione degli accordi legati al tipo di custodia offerto ai clienti, una copia dell’accordo standard del richiedente per la custodia e l’amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e una copia della sintesi della politica di custodia messa a disposizione dei clienti conformemente all’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114;
b)
la politica di custodia e amministrazione del richiedente, compresa una descrizione delle fonti individuate di rischi operativi e relativi alle TIC per la custodia e il controllo delle cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività dei clienti, unitamente a una descrizione di quanto segue:
i)
le politiche e procedure e una descrizione delle disposizioni per conformarsi all’articolo 75, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114;
ii)
le politiche e procedure e una descrizione dei sistemi e dei controlli per la gestione dei rischi operativi e relativi alle TIC, anche nel caso in cui la custodia e l’amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti siano esternalizzate a terzi;
iii)
le politiche e procedure relative ai sistemi che garantiscono l’esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività da parte dei clienti, e una descrizione di tali sistemi;
iv)
le procedure e una descrizione dei sistemi che garantiscono la restituzione ai clienti delle cripto-attività o dei mezzi di accesso;
c)
informazioni sulle modalità di identificazione delle cripto-attività e dei mezzi di accesso alle cripto-attività dei clienti;
d)
informazioni sui dispositivi per ridurre al minimo il rischio di perdita di cripto-attività o di mezzi di accesso alle cripto-attività;
e)
se il prestatore di servizi per le cripto-attività ha delegato a terzi la prestazione di servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti:
i)
informazioni sull’identità dei terzi che prestano il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività e sul loro status conformemente all’articolo 59 o all’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114;
ii)
una descrizione di eventuali funzioni relative alla custodia e all’amministrazione delle cripto-attività delegate dal prestatore di servizi per le cripto-attività, l’elenco degli eventuali delegati e sottodelegati, a seconda dei casi, e gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare da tale delega;
iii)
una descrizione del modo in cui il richiedente intende vigilare sulle deleghe o sottodeleghe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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