Art. 3
Ricevimento della notifica e conferma di ricevimento
In vigore dal 31 ott 2024
Ricevimento della notifica e conferma di ricevimento
Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l’autorità competente invia all’entità notificante una conferma di ricevimento in formato elettronico, in formato cartaceo o in entrambi i formati. La conferma di ricevimento include i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale dell’autorità competente che tratta la notifica.
Storico versioni
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