Art. 1
Designazione di un punto di contatto
In vigore dal 31 ott 2024
Designazione di un punto di contatto
Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle notifiche presentate dalle entità finanziarie in conformità dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114. Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.
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