Art. 5
Separazione e custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
In vigore dal 31 ott 2024
Separazione e custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
1. Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante che intende detenere cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività ovvero fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica fornisce all’autorità competente una descrizione dettagliata delle proprie procedure per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti, compresi gli elementi seguenti:
a)
in che modo l’ente notificante garantisce che:
i)
i fondi dei clienti non siano utilizzati per conto proprio;
ii)
le cripto-attività appartenenti ai clienti non siano utilizzate per conto proprio;
iii)
i portafogli che detengono cripto-attività dei clienti siano diversi dai portafogli propri dell’ente notificante;
b)
una descrizione dettagliata del sistema di approvazione delle chiavi crittografiche e della custodia delle chiavi crittografiche, compresi i portafogli a firma multipla;
c)
il modo in cui l’ente notificante separa le cripto-attività dei clienti, anche dalle cripto-attività di altri clienti, laddove i portafogli contenenti cripto-attività di più di un cliente siano tenuti in conti omnibus;
d)
una descrizione della procedura atta a garantire che i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica siano depositati presso una banca centrale o un ente creditizio entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui tali fondi sono stati ricevuti e siano detenuti in un conto distinto da quelli utilizzati per detenere fondi appartenenti all’ente notificante;
e)
qualora non intenda depositare fondi presso la banca centrale pertinente, quali fattori l’ente notificante prende in considerazione per selezionare gli enti creditizi presso i quali depositare i fondi dei clienti, comprese la politica di diversificazione dell’ente notificante, se disponibile, e la frequenza di riesame della selezione degli enti creditizi presso i quali depositare i fondi dei clienti;
f)
in che modo l’ente notificante garantisce che i clienti siano informati in un linguaggio chiaro, conciso e non tecnico in merito agli aspetti fondamentali dei sistemi, delle politiche e delle procedure dell’ente notificante per conformarsi all’articolo 70, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Conformemente all’articolo 70, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività che sono istituti di moneta elettronica o enti creditizi forniscono solo le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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