Art. 5 · Separazione e custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

Art. 5

Separazione e custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

In vigore dal 31 ott 2024
Separazione e custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti 1.   Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante che intende detenere cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività ovvero fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica fornisce all’autorità competente una descrizione dettagliata delle proprie procedure per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti, compresi gli elementi seguenti: a) in che modo l’ente notificante garantisce che: i) i fondi dei clienti non siano utilizzati per conto proprio; ii) le cripto-attività appartenenti ai clienti non siano utilizzate per conto proprio; iii) i portafogli che detengono cripto-attività dei clienti siano diversi dai portafogli propri dell’ente notificante; b) una descrizione dettagliata del sistema di approvazione delle chiavi crittografiche e della custodia delle chiavi crittografiche, compresi i portafogli a firma multipla; c) il modo in cui l’ente notificante separa le cripto-attività dei clienti, anche dalle cripto-attività di altri clienti, laddove i portafogli contenenti cripto-attività di più di un cliente siano tenuti in conti omnibus; d) una descrizione della procedura atta a garantire che i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica siano depositati presso una banca centrale o un ente creditizio entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui tali fondi sono stati ricevuti e siano detenuti in un conto distinto da quelli utilizzati per detenere fondi appartenenti all’ente notificante; e) qualora non intenda depositare fondi presso la banca centrale pertinente, quali fattori l’ente notificante prende in considerazione per selezionare gli enti creditizi presso i quali depositare i fondi dei clienti, comprese la politica di diversificazione dell’ente notificante, se disponibile, e la frequenza di riesame della selezione degli enti creditizi presso i quali depositare i fondi dei clienti; f) in che modo l’ente notificante garantisce che i clienti siano informati in un linguaggio chiaro, conciso e non tecnico in merito agli aspetti fondamentali dei sistemi, delle politiche e delle procedure dell’ente notificante per conformarsi all’articolo 70, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114. 2.   Conformemente all’articolo 70, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività che sono istituti di moneta elettronica o enti creditizi forniscono solo le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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