Art. 2 · Piano di continuità operativa

Art. 2

Piano di continuità operativa

In vigore dal 31 ott 2024
Piano di continuità operativa 1.   Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante presenta all’autorità competente una descrizione dettagliata del piano di continuità operativa, comprese le misure da adottare per garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei suoi servizi per le cripto-attività. 2.   La descrizione di cui al paragrafo 1 include gli elementi seguenti: a) informazioni dettagliate che dimostrino che il piano di continuità operativa istituito è adeguato e che sono stati predisposti dispositivi per mantenere e testare periodicamente tale piano; b) per quanto riguarda le funzioni essenziali o importanti supportate da prestatori di servizi terzi, informazioni dettagliate sul modo in cui è garantita la continuità operativa nel caso in cui la qualità della prestazione di tali funzioni peggiori a un livello inaccettabile o venga meno; c) informazioni sul modo in cui è garantita la continuità operativa in caso di decesso di una persona chiave e, se del caso, sui rischi politici nella giurisdizione del prestatore di servizi.
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