Art. 11
Servizi di trasferimento
In vigore dal 31 ott 2024
Servizi di trasferimento
Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera k), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante che intende prestare servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti fornisce all’autorità competente le informazioni seguenti:
a)
informazioni dettagliate sui tipi di cripto-attività per i quali l’ente notificante intende prestare servizi di trasferimento;
b)
una descrizione dettagliata delle modalità messe in atto dall’ente notificante per conformarsi all’articolo 82 del regolamento (UE) 2023/1114, comprese informazioni dettagliate sui dispositivi dell’ente notificante e sulle risorse umane e TIC impiegate per affrontare i rischi in modo tempestivo, efficiente e completo durante la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, tenendo conto delle potenziali carenze operative e dei rischi di cibersicurezza;
c)
se disponibile, una descrizione della polizza assicurativa dell’ente notificante, compresa la copertura assicurativa del pregiudizio alle cripto-attività del cliente che può derivare dai rischi di cibersicurezza;
d)
disposizioni volte a garantire che i clienti siano adeguatamente informati in merito alle modalità di cui alla lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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