Art. 10 · Prestazione di consulenza sulle cripto-attività o di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

Art. 10

Prestazione di consulenza sulle cripto-attività o di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

In vigore dal 31 ott 2024
Prestazione di consulenza sulle cripto-attività o di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività Ai fini dell’articolo 60, paragrafo 7, lettera i), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente notificante che intende prestare consulenza sulle cripto-attività o servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività fornisce all’autorità competente le informazioni seguenti: a) una descrizione dettagliata delle modalità messe in atto dall’ente notificante per conformarsi all’articolo 81, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, compreso quanto segue: i) i meccanismi per controllare, valutare e mantenere efficacemente le conoscenze e le competenze delle persone fisiche che prestano consulenza sulle cripto-attività o gestiscono portafogli di cripto-attività; ii) le disposizioni volte a garantire che le persone fisiche coinvolte nella prestazione di consulenza o nella gestione del portafoglio conoscano, comprendano e applichino le politiche e procedure interne dell’ente notificante stabilite per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, in particolare all’articolo 81, paragrafo 1, di tale regolamento, e alla direttiva (UE) 2015/849; iii) l’entità delle risorse umane e finanziarie che l’ente notificante intende destinare annualmente allo sviluppo professionale e alla formazione del personale che presta consulenza sulle cripto-attività o gestisce portafogli di cripto-attività; b) i meccanismi per controllare, valutare e mantenere le conoscenze e le competenze delle persone fisiche che prestano consulenza per conto dell’ente notificante, necessarie, secondo i criteri di tale valutazione utilizzati nella legislazione nazionale, per valutare l’adeguatezza di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
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