Art. 6 · Considerazioni in materia di complessità e rischio

Art. 6

Considerazioni in materia di complessità e rischio

In vigore dal 31 ott 2024
Considerazioni in materia di complessità e rischio 1.   Nel definire la politica di continuità operativa, compresi i piani, le procedure e le misure, i prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto degli elementi di maggiore complessità o rischio, tra cui: a) il tipo e la gamma di servizi per le cripto-attività offerti; b) la misura in cui i servizi del prestatore di servizi per le cripto-attività operano su un registro distribuito senza autorizzazione; c) il potenziale impatto di eventuali perturbazioni sulla continuità delle attività del prestatore di servizi per le cripto-attività e sulla disponibilità dei suoi servizi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività effettuano annualmente un’autovalutazione della portata, della natura e della gamma dei loro servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività basano tale autovalutazione sui criteri di cui all’allegato e su qualsiasi altro criterio ritenuto pertinente dal prestatore di servizi per le cripto-attività.
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