Art. 5 · Test periodici sui piani di continuità operativa

Art. 5

Test periodici sui piani di continuità operativa

In vigore dal 31 ott 2024
Test periodici sui piani di continuità operativa 1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività testano il funzionamento dei piani di continuità operativa di cui all’ sulla base di scenari realistici. Tali test verificano la capacità del prestatore di servizi per le cripto-attività di riprendersi da incidenti perturbatori e di ripristinare i servizi conformemente all’, paragrafo 2, lettera b). 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività testano annualmente i piani di continuità operativa tenendo conto di quanto segue: a) i risultati dei test di cui al paragrafo 1; b) l’analisi delle minacce più recente; c) gli insegnamenti tratti da eventi precedenti; d) se del caso, eventuali modifiche degli obiettivi di ripristino, compresi gli obiettivi in materia di punti di ripristino e tempi di ripristino di cui all’, paragrafo 2, lettera b); e) i cambiamenti intervenuti nelle funzioni commerciali. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività documentano per iscritto i risultati dei test e li trasmettono al loro organo di amministrazione e alle unità operative interessate dai piani di continuità operativa. 4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono che i test sui piani di continuità operativa non interferiscano con il normale svolgimento dei loro servizi.
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