Art. 3
Politica di continuità operativa
In vigore dal 31 ott 2024
Politica di continuità operativa
1. La politica di continuità operativa di cui all’articolo 68, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114 garantisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività affrontino adeguatamente gli incidenti perturbatori o i problemi di prestazione relativi ai sistemi essenziali per l’esecuzione delle loro funzioni commerciali ed è stabilita su un supporto durevole.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività prevedono nella politica di continuità operativa tutti gli elementi seguenti:
a)
una specificazione dell’ambito di applicazione della politica di continuità operativa, comprese le sue limitazioni ed esclusioni, da incorporare nei piani, nelle procedure e nelle misure di continuità operativa;
b)
una descrizione dei criteri per l’attivazione dei piani di continuità operativa, comprese le procedure di attivazione dei livelli successivi di intervento fino al livello dell’organo di amministrazione;
c)
disposizioni in materia di governance e organizzazione del prestatore di servizi per le cripto-attività, compresi i ruoli e le responsabilità del personale, che garantiscano la disponibilità di risorse sufficienti per l’attuazione efficace della politica;
d)
disposizioni che garantiscano la coerenza tra i piani di continuità operativa e i piani di continuità operativa in materia di TIC e i piani di risposta e risanamento relativi alle TIC di cui agli articoli 24 e 26 del regolamento delegato (UE) 2024/1774.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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