Art. 2 · Disposizioni organizzative in materia di continuità operativa

Art. 2

Disposizioni organizzative in materia di continuità operativa

In vigore dal 31 ott 2024
Disposizioni organizzative in materia di continuità operativa 1.   La politica di continuità operativa di cui all’articolo 68, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2023/1114, è costituita da piani, procedure e misure. 2.   L’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, nell’esercizio delle sue funzioni di cui all’articolo 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, stabilisce e approva i piani, le procedure e le misure che costituiscono la politica di continuità operativa. L’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività è responsabile dell’attuazione della politica di continuità operativa e del riesame della sua efficacia almeno su base annuale. 3.   I prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono che eventuali modifiche alla politica di continuità operativa siano trasmesse a tutto il personale interno pertinente attraverso canali di comunicazione efficaci.
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