Art. 5
Qualità dei dati
In vigore dal 31 ott 2024
Qualità dei dati
1. L’emittente dispone di sistemi e procedure atti a garantire che i dati trasmessi all’autorità competente a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114 siano corretti, completi e presentati entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902.
2. I sistemi e le procedure di cui al paragrafo 1 devono consentire all’emittente di riconciliare i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività del beneficiario o, nel caso di operazioni da un portafoglio custodito a un portafoglio non custodito, i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività dell’ordinante a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 con i dati messi a disposizione dell’emittente da altre fonti, compresi, se del caso, i dati relativi alle operazioni disponibili sul registro distribuito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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