Art. 3
Operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio
In vigore dal 31 ott 2024
Operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio
1. L’emittente stima il numero e il valore delle operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, deducendo dal numero e dal valore totali delle operazioni con tale token durante il trimestre pertinente gli elementi seguenti:
a)
le operazioni in cui il token collegato ad attività è scambiato con fondi o altre cripto-attività con l’emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività;
b)
le operazioni in cui il token collegato ad attività è utilizzato come garanzia reale ai fini dell’esecuzione di operazioni con strumenti finanziari;
c)
le operazioni in cui il token collegato ad attività è utilizzato per regolare un contratto derivato;
d)
altre operazioni con il token collegato ad attività laddove l’emittente abbia fondati motivi per presumere che la finalità delle rispettive operazioni non sia quella di pagare beni o servizi.
Al fine di escludere dalla stima di cui al primo comma le operazioni di cui al primo comma, lettera d), l’emittente deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente, su richiesta, di avere fondati motivi per presumere che tali operazioni non riguardino l’uso del token collegato ad attività per pagare beni o servizi.
2. Le operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio comprendono le operazioni in cui una o più cripto-attività diverse dal token collegato ad attività sono utilizzate per pagare beni e servizi, a condizione che tali operazioni siano regolate nel token collegato ad attività.
3. Le operazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
a)
le operazioni regolate su un registro distribuito;
b)
le operazioni regolate al di fuori di un registro distribuito;
c)
le operazioni tra portafogli custoditi;
d)
le operazioni tra un portafoglio custodito e un portafoglio non custodito o un altro tipo di indirizzi nel registro distribuito che non sia controllato da un possessore del token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività.
4. Le operazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono i trasferimenti tra i diversi conti o indirizzi della stessa persona.
5. Le operazioni di cui al paragrafo 1 comprendono solo le operazioni in cui sia l’ordinante sia il beneficiario sono situati nella stessa area monetaria unica all’interno dell’Unione. L’ubicazione di un ordinante o di un beneficiario si riferisce alla loro residenza abituale, per le persone fisiche, e all’indirizzo della sede legale, per le persone giuridiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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