Art. 9
Scambio di informazioni tra i membri del collegio
In vigore dal 31 ott 2024
Scambio di informazioni tra i membri del collegio
1. Ciascun membro del collegio fornisce, su richiesta e senza indebito ritardo, all’ABE e, se del caso, all’autorità competente cui sono affidati i compiti di cui all’articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente all’ del presente regolamento, tutte le informazioni necessarie per agevolare l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’ABE ai sensi dell’articolo 117 del regolamento (UE) 2023/1114 e scambiare informazioni ove richiesto da tale regolamento.
2. L’ABE e, se del caso, l’autorità competente incaricata dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente all’ del presente regolamento ricevono tutti gli scambi di informazioni tra i membri del collegio.
3. L’ABE e, se del caso, l’autorità competente incaricata dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114 conformemente all’ del presente regolamento possono decidere di condividere con altri membri del collegio le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, laddove ritengano tali informazioni rilevanti per tali membri.
4. Qualora un emittente offra più di un token collegato ad attività significativo o più di un token di moneta elettronica significativo, l’ABE può decidere di organizzare più collegi, uno per ciascun token collegato ad attività significativo o token di moneta elettronica significativo, o per ciascun gruppo di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi.
5. Qualora siano organizzati più collegi a norma del paragrafo 4, il presidente di ciascun collegio tiene pienamente informati, in modo tempestivo, tutti i membri del suo collegio in merito alle azioni intraprese o alle misure adottate in seno agli altri collegi che trattano altri token collegati ad attività significativi o altri token di moneta elettronica significativi del medesimo emittente.
6. I membri del collegio concordano in merito ai mezzi per lo scambio di informazioni tra di essi e specificano tali mezzi nell’accordo scritto di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114.
7. La trasmissione di informazioni riservate tra i membri del collegio avviene attraverso canali di comunicazione sicuri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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