Art. 6
Partecipazione al collegio
In vigore dal 31 ott 2024
Partecipazione al collegio
1. Ciascun membro del collegio designa un partecipante, il più appropriato per i temi discussi e gli obiettivi perseguiti, affinché partecipi alle riunioni o alle attività del collegio e rappresenti tale membro del collegio in occasione delle riunioni del collegio. Ciascun membro del collegio può designare un supplente, fatta eccezione per l’ABE, la quale designa un rappresentante e può chiedere la partecipazione di partecipanti aggiuntivi, privi di diritto di voto, alle riunioni o alle attività del collegio.
2. Laddove un’autorità competente abbia il diritto di essere membro del collegio in due o più dei casi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da c) a h), j) e l), del regolamento (UE) 2023/1114, o laddove più autorità dello stesso paese terzo abbiano il diritto di essere membri del collegio a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), di tale regolamento, dette autorità possono designare un partecipante aggiuntivo affinché partecipi, senza diritto di voto, alle riunioni o alle attività del collegio e possono designare un supplente per tale partecipante.
3. Qualora vi siano più membri del collegio per ciascuno Stato membro, tali membri del collegio comunicano al presidente del collegio stesso quale di essi fungerà da membro avente diritto di voto.
4. Sulla base dell’ordine del giorno o di un particolare punto dello stesso, dei temi e degli obiettivi di una riunione o di un’attività del collegio, il presidente del collegio può invitare altre autorità che non sono membri del collegio a partecipare alla riunione o all’attività in questione. Il presidente del collegio decide quali informazioni sono pertinenti per tali autorità e le coinvolge di conseguenza nella riunione o nell’attività del collegio. Tali autorità non dispongono di diritti di voto. Il presidente del collegio informa di conseguenza tutti i membri del collegio senza indebito ritardo.
5. Ai fini dell’adozione di un parere del collegio o di una raccomandazione inclusa in un parere del collegio conformemente all’articolo 120, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1114, è richiesto un quorum pari alla metà dei membri del collegio aventi diritto di voto. Se tale quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni possono essere adottate senza necessità di alcun quorum.
6. La maggioranza di cui all’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 è costituita dalla maggioranza semplice dei membri del collegio aventi diritto di voto in una riunione di tale collegio. La maggioranza semplice si considera raggiunta anche quando il numero di membri aventi diritto di voto favorevoli a una proposta è superiore a quello dei membri che votano contro tale proposta. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di voti espressi.
Storico versioni
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