Art. 3 · Periodo di riferimento e operazioni

Art. 3

Periodo di riferimento e operazioni

In vigore dal 31 ott 2024
Periodo di riferimento e operazioni 1.   Il periodo di riferimento di cui agli è il semestre più recente cui si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114. 2.   Ai fini dell’, paragrafi 2 e 4, e dell’, paragrafo 1, lettera b), per «operazione» si intende qualsiasi variazione della persona fisica o giuridica avente diritto a un token collegato ad attività o a un token di moneta elettronica a seguito del trasferimento di tale token da un indirizzo o conto di registro distribuito a un altro.
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