Art. 2
Condizioni alle quali si ritiene che un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica sia utilizzato su vasta scala ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114
In vigore dal 31 ott 2024
Condizioni alle quali si ritiene che un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica sia utilizzato su vasta scala ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114
1. Ai fini dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114, un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo si considera utilizzato su vasta scala in uno Stato membro se:
a)
almeno un giorno durante il periodo di riferimento applicabile, il numero di possessori del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo situati in tale Stato membro è pari ad almeno il 20 % della popolazione di tale Stato membro; o
b)
durante il periodo di riferimento di cui all’ del presente regolamento, il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere con il token collegato ad attività significativo o il token di moneta elettronica significativo in cui almeno una delle parti dell’operazione è situata in tale Stato membro sono superiori, rispettivamente, a 1 250 000 operazioni e a 250 000 000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per possessore del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo si intende il possessore di tale token che beneficia di un diritto di rimborso ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.
3. Ai fini del paragrafo 1, l’ubicazione del possessore del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo, o di una parte di un’operazione con tali token, fa riferimento a uno degli elementi seguenti:
a)
per le persone fisiche, la loro residenza abituale;
b)
per le persone giuridiche, l’indirizzo della sede legale.
4. Un’autorità competente che chiede di diventare membro del collegio ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2023/1114 presenta una richiesta motivata all’ABE e fornisce dati che dimostrino il soddisfacimento dei criteri di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:297:oj#art-2